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 Statuto della XVI Comunità Montana 
Monti Ausoni  

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Articolo 1 - Costituzione, natura, ruolo e finalità della Comunità Montana.

Articolo 2 – Territorio, popolazione e sede.

Articolo 3 – Stemma e Gonfalone.

Articolo 4 – Funzioni.

Articolo 5 – Programmazione.

Articolo 6 – Principi di trasparenza.

Articolo 7 – Albo Pretorio e bollettino.

 

 

TITOLO II

AUTONOMIA NORMATIVA

Capo I – Statuto

 

Articolo 8 – Carattere e contenuto.

Articolo 9 – Interpretazione.

Articolo 10 – Approvazione e modifiche.

Articolo 11 – Pubblicazione.

 

Capo II – Regolamenti

 

Articolo 12 – Caratteri e materie.

Articolo 13 – Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche.

Articolo 14 – Interpretazione.

 

 

TITOLO III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I – Organi politici

Sezione I – Articolazione degli organi

 

Articolo 15 – Organi della Comunità.

 

Sezione II – Dell’organo rappresentativo (Consiglio)

 

Articolo 16 – Composizione, insediamento, durata in carica e rinnovo dell’organo rappresentativo.

Articolo 17 – Adempimenti della I seduta.

Articolo 18 – Attribuzioni e competenze dell’organo rappresentativo (Consiglio).

Articolo 19 - Diritti e doveri dei  consiglieri.

Articolo 20 - Gruppi consiliari.

Articolo 21 - Commissioni consiliari.

Articolo 22 - Nomina rappresentanti – Revoca

Articolo 23 - Cessazione della carica di consigliere della Comunità Montana.

 

 

Sezione III - Delle sedute consiliari

 

Articolo 24 - Riunioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 25 - Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute.

Articolo 25 bis - Presidente dell’organo rappresentativo (Consiglio).

Articolo 26 - Presidenza delle sedute.

Articolo 27 - Votazioni e verbalizzazioni.

 

Sezione IV - Dell’organo Esecutivo

 

Articolo 28 - Composizione ed elezione.

Articolo 29 - Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva.

Articolo 30 - Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti dell’O.E.

Articolo 31 - Competenze a attribuzioni dell’Organo Esecutivo (giunta).

Articolo 32 - Riunioni dell’Organo Esecutivo (giunta).

 

Sezione V - Del Presidente dell’Organo Esecutivo

 

Articolo 33 - Attribuzioni e competenze.

Articolo 34 - Il vice presidente.

Articolo 35 - Deleghe ai membri della giunta.

 

Sezione VI - Aspettative, permessi, indennità e rimborsi agli amministratori della Comunità Montana

 

Articolo 36- Norma di rinvio.

 

Capo II - Uffici e Personale

 

Articolo 37 - Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana.

Articolo 38 - Principi organizzativi.

Articolo 39 - Rapporti tra organi politici e dirigenza.

Articolo 40 - Ufficio promozione e organizzazione dell’esercizio associato di funzioni.

Articolo 41 - Il Segretario generale.

Articolo 41 bis - Direttore Generale.

Articolo 42 - Responsabilità dei servizi.

Articolo 43 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione.

 

Capo III - Atti Amministrativi

 

Articolo 44 - Forma degli atti amministrativi .

 

 

 

Capo IV – Collegio revisori dei conti

 

Articolo 45 – Collegio dei revisori dei conti.

 

 

 

TITOLO IV

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I – Programmazione e cooperazione

 

Articolo 46 – Obiettivi della programmazione e della cooperazione.

Articolo 47 – Documenti programmatici.

Articolo 48 – Piano pluriennale di sviluppo socio economico.

Articolo 49 – Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico.

Articolo 50 – Piano di servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.

Articolo 51 – Programmi annuali operativi di attuazione.

 

Capo II – Servizi pubblici e forme associative

 

Articolo 52 – Forme di gestione.

Articolo 53 – Collaborazione con altri enti e organismi pubblici.

Articolo 54 – Adesione all’UNCEM e all’ANCI ed altre associazioni di enti locali.

 

Capo III – Ordinamento finanziario e contabile

 

Articolo 55 – Autonomia finanziaria.

Articolo 56 – Il tesoriere.

Articolo 57 – Controllo di gestione.

 

 

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I- Individuazione dei diritti

 

Articolo 58 – Diritti.

 

Capo II – Garanzie e strumenti

 

Articolo 59 – Diritto all’informazione.

Articolo 60 – Diritto di uguaglianza e imparzialità.

Articolo 61 – Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 62 – Istanze, petizioni, proposte.

Articolo 63 – Consultazione popolare.

Articolo 64 – Difensore civico.

Articolo 64 bis – Decadenza.

Articolo 64 ter –

 

 

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE FINALI

 

Articolo 65 – Entrata in vigore dello statuto.

Articolo 66 – Regolamenti di attuazione dello statuto.

Articolo 67 – Verifica dello statuto.

 

 

 

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Articolo 1

Costituzione, natura, ruolo e finalità della Comunità Montana.

 

1. Dall’unione dei comuni montani di Pastena, Pico, S. Giovanni Incarico e dei comuni parzialmente montani di Falvaterra e Pontecorvo i cui territori ricadono nella zona omogenea XVI delimitata dall’articolo 4, comma F, dell’allegato A alla legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni, è costituita la Comunità Montana XVI, di seguito denominata Comunità Montana, ente locale dotato di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere  la valorizzazione della zona montana ricompressa nel proprio ambito territoriale e di perseguire l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l’esercizio di funzioni proprie o delegate e l’esercizio associato delle funzioni comunali.

2. Nell’ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la repubblica.

3. La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.

4. La Comunità Montana collabora con lo stato, la provincia, la città metropolitana, i comuni e le altre comunità montane e con le forme di aggregazione e unione tra enti locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

5. La Comunità Montana promuove, programma ed attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

 

Articolo 2

Territorio, popolazione e sede.

 

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dall’insieme dei territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all’articolo 1.

2. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi il territorio della Comunità Montana è ripartito nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica individuate dall’articolo 4, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9, e successive modificazioni.

3. La popolazione della Comunità Montana è costituita dall’insieme della popolazione residente sui territori classificati montani dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all’articolo 1.

4. La Comunità Montana ha sede nel comune di Pico presso la ex Scuola Elementare ubicata in Via Colleponte snc.

 

Articolo 3

Stemma e Gonfalone.

 

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comunità Montana XVI Monti Ausoni di Pico” il cui stemma e gonfalone è costituito dall’insieme degli stemmi dei 5 Comuni appartenenti. L’uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

 

Articolo 4

Funzioni.

 

1. La Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e di perseguire l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazioni montane attraverso l’esercizio delle funzioni ad essa specificamente attribuite dalla legge statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni.

2. Spetta alla Comunità Montana l’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione nonché la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.

3. La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per la zona ricompressa nel proprio ambito territoriale che la legge non abbia devoluto in via esclusiva ad altri enti.

 

Articolo 5

Programmazione.

 

1. La Comunità Montana nell’esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate:

a) informa la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali e per             progetti;

b) assicura la imparzialità e oggettività delle scelte, l’utilizzazione rigorosa delle risorse,  l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

c) promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

 

Articolo 6

Principi di trasparenza.

 

1. La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all’amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l’accesso alle informazioni in suo possesso.

2. A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, appositi regolamenti volti a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell’attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l’ordine cronologico ed entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l’assegnazione di lavori, forniture e servizi a trattativa privata.

3. La Comunità Montana assicura in particolare la più ampia pubblicità alle iniziative di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, all’assunzione di personale ed alla utilizzazione del patrimonio.

4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l’erogazione di benefici di qualsiasi natura a singoli o enti, è disciplinata dal regolamento e disposta sulla base di programmi e di piani di ripartizione deliberati periodicamente.

 

 

 

 

Articolo 7

Albo pretorio e bollettino.

 

1. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana la giunta destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

3. La Comunità Montana pubblica con cadenza mensile e diffonde, anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

Titolo II

AUTONOMIA NORMATIVA

Capo I

STATUTO  

 

Articolo 8

Carattere e contenuto.

 

1. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge statale e regionale, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione della Comunità Montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione con gli altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone.

2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali della Comunità Montana, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.

 

Articolo 9

Interpretazione.

 

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

2. E’ escluso il ricorso all’interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l’interpretazione autentica.

3. E’ ammesso il ricorso all’intenzione del formatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio della Comunità Montana.

4. Sono ammesse sia l’interpretazione estensiva che quella restrittiva.

 

Articolo 10

Approvazione e modifiche.

 

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

 

 

Articolo 11

Pubblicazione.

 

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio della Comunità Montana per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione e sull’albo pretorio della Comunità Montana, anche sull’albo pretorio dei comuni membri.

 

Capo II

Regolamenti

 

Articolo 12

Caratteri e materie.

 

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, la Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano il riprodurre disposizioni già in vigore.

 

Articolo 13

Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche.

 

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l’esercizio della podestà regolamentare spetta al consiglio della Comunità Montana che la esercita su iniziativa della giunta o di un quinto dei consiglieri in carica.

2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo l’esecutività della stessa.

4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

 

Articolo 14

Interpretazione.

 

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dall’articolo 9 per l’interpretazione dello statuto.

 

Titolo III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

Capo I

ORGANI POLITICI

 

Sezione I

Articolazione degli organi

 

Articolo 15

Organi della Comunità Montana.

 

1. Sono organi della Comunità Montana l’organo rappresentativo, (altrimenti denominato “Consiglio”) l’organo esecutivo (altrimenti denominato “Giunta”) il presidente dell’organo esecutivo e, ove previsto, il presidente dell’organo rappresentativo.

 

Sezione II

Dell’organo rappresentativo (Consiglio)

 

Articolo 16

Composizione, insediamento, durata in carica e rinnovo dell’organo rappresentativo.

 

1. L’organo rappresentativo della Comunità Montana è composto da numero 15 componenti, dura in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili, sino all’insediamento del nuovo.

2. L’organo rappresentativo è costituito esclusivamente da amministratori dei comuni membri, eletti dai rispettivi consigli garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. Ogni comune è rappresentato da un numero di amministratori pari a tre, eletti a scrutinio segreto e col sistema del voto limitato espresso attraverso l’indicazione sulla scheda di un solo nominativo.

4. Ogni consiglio comunale provvede, entro e non oltre 45 giorni dal suo insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti che restano in carica fino alla scadenza del consiglio della Comunità Montana.

5. Entro il termine ultimo di scadenza della durata dell’organo rappresentativo della Comunità Montana, ciascun comune membro provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti con le modalità di cui al comma 3.

6. La prima seduta dell’organo rappresentativo deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dall’acquisizione agli atti della Comunità Montana dei provvedimenti di nomina dei rappresentanti di tutti comuni membri.

7. La prima seduta dell’organo rappresentativo è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età che pone all’ordine del giorno l’esame delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità e la nomina del presidente dell’organo esecutivo e della giunta e, ove previsto, del presidente dell’organo rappresentativo.

8. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria dell’anzianità determinata ai sensi del comma 7, occupa il posto immediatamente successivo.

9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, fatti salvi i casi espressamente e diversamente disciplinati dalla legge, il comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri da esso nominati fino alla convalida dei successori a seguito dell’acquisizione agli atti della Comunità Montana del relativo provvedimento di nomina da parte del nuovo consiglio comunale.

 

Articolo17

Adempimenti della prima seduta.

 

1. Nella prima seduta l’organo rappresentativo della Comunità Montana, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a nomina del Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69 del Decreto predetto.

 

 

 

Articolo 18

Attribuzioni e competenze dell’organo rapp.vo (Consiglio).

 

1. L’organo rappresentativo della Comunità Montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente in una visione degli interessi e delle necessità dei comuni della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il funzionamento dell’organo rappresentativo, nel quadro dei principi stabiliti al presente statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

3. L’organo rappresentativo ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del consiglio. Con il regolamento di cui al comma precedente l’organo rappresentativo disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

4. L’organo rappresentativo ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell’ente e delle aziende speciali e i regolamenti salva l’ipotesi di cui al successivo articolo 31, comma 3, sub b), i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi di esecuzione del piano, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe e variazioni ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie e gli altri atti di carattere programmatorio;

c) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi;

d) lo schema tipo per la disciplina dell’esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della Comunità Montana;

e) le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e modificazioni di forme associative;

f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi,costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l’emissione di prestiti obbligazionari;

j) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;

k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti delle Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

            5. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della Comunità Montana e dei singoli assessori.

            6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate né adottate in via d’urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.

            7. Gli atti dell’organo rappresentativo devono contenere l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e le modalità di esecuzione della decisione consiliare.

            8. L’organo rappresentativo esprime l’indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informatori dell’attività dell’ente. Ove il consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l’attività degli organi dell’ente deve uniformarvisi.

 

Articolo 19

Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all’ atto della convalida.

2. Lo stato giuridico dei consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.

3. Nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento del consiglio disciplina le modalità per l’esercizio, da parte dei consiglieri, dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

 

Articolo 20

Gruppi consiliari.

 

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.

2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 1 consigliere.

3. Il regolamento dell’organo rappresentativo disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l’istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

 

Articolo 21

Commissioni consiliari.

 

1. L’organo rappresentativo, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire con analogo criterio, commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.

2. L’organo rappresentativo, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’ amministrazione.

3. In ciascuna commissione deve essere garantita la partecipazione delle minoranze consiliari.

4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita alle opposizioni.

5. l regolamento del consiglio disciplina il numero, il funzionamento, le attribuzioni e la composizione delle commissioni consiliari nel rispetto del criterio di proporzionalità e dei principi di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

Articolo 22

Nomina rappresentanti – Revoca.

 

1. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni che la  legge riserva espressamente al consiglio, è effettuata dal consiglio medesimo sulla base di comprovata competenza e professionalità dei candidati, anche con riferimento al criterio di pari opportunità uomo – donna e nel rispetto dei diritti delle minoranze. Qualora la rappresentanza sia diretta espressione del consiglio, la designazione tiene conto, in via generale, della consistenza di ciascun gruppo consiliare. Il regolamento ne disciplina criteri e procedure.

2. L’organo rappresentativo, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare la nomina dei rappresentanti anzidetti per ripetute inadempienze degli obblighi assunti in rappresentanza della Comunità Montana, con particolare riguardo alla partecipazione alle attività dell’organo del quale sono componenti ed alla mancata periodica informazione alla Comunità Montana in ordine alle linee di indirizzo perseguite. La revoca può avvenire altresì, valutate le circostanze, a seguito di rinvio a giudizio per reati di grave allarme sociale tali da impedire l’esercizio del mandato fiduciario.

Articolo 23

Cessazione dalla carica di consigliere

della Comunità Montana.

 

1. Fatti salvi i casi di morte, di impedimento permanente o di revoca da parte dei consigli comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati dalla legge, i singoli componenti dell’organo rappresentativo della Comunità Montana cessano dalla carica a seguito di dimissione, perdita della qualità di consigliere comunale e mancato intervento a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo.

 2. Le dimissioni dalla carica di consigliere della Comunità Montana, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La perdita della qualità di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere della Comunità Montana.

4. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio della Comunità Montana decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento da parte dell’interessato della raccomandata contenente la proposta di decadenza, comunicata anche al sindaco del comune di appartenenza, avanzata dal presidente della Comunità Montana su iniziativa propria dei consiglieri della Comunità Montana. Entro il termine predetto, il consigliere nei confronti del quale è stata avanzata la proposta di decadenza, può presentare al presidente proprie giustificazioni o memorie scritte di cui verrà data lettera nella seduta consiliare nel cui ordine del gruppo è stata posta in discussione la proposta di decadenza.

5. Il consigliere nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza ai sensi del comma precedente, non può essere rieletto a consigliere della Comunità Montana per tutta la durata del consiglio che l’ha pronunciata.

6. Alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i consigli comunali interessati, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 16, nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione di decadenza. Restano comunque in carica sino alla convalida dei successori a seguito dell’acquisizione agi atti della Comunità Montana dei relativi provvedimenti di norma. A ciò provvedono i Consiglieri comunali interessati entro 45 gg. dall’avvenuta decadenza;

 

Sezione III

Delle sedute consiliari

 

Articolo 24

Riunioni ordinarie e straordinarie.

 

1. L’organo rappresentativo della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Si riunisce in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta motivata un quinto dei consiglieri della Comunità Montana nel qual caso il presidente è tenuto a convocare l’organo rappresentativo in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

 

Articolo 25

Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute.

 

1. Le convocazioni dell’organo rappresentativo sono fatte dal suo presidente, ove non eletto il presidente del consiglio sono fatte dal presidente dell’organo esecutivo della Comunità Montana, con le modalità previste nel regolamento dell’organo rappresentativo, mediante la notificazione dell’avviso e del relativo ordine del giorno degli argomenti, a tutti i componenti dell’organo rappresentativo almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della seduta in caso di seduta ordinaria e almeno tre giorni prima in caso di seduta straordinaria. L’organo rappresentativo è convocato d’urgenza con avvisi notificati almeno 24 ore prima, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti.   

2. L’organo rappresentativo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. In seconda seduta è necessaria la presenza di almeno cinque consiglieri.

4. Le sedute dell’organo rappresentativo sono pubbliche salvo i casi in cui per legge e regolamento o con provvedimento motivato non sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo di norma nella sede della Comunità Montana, in apposita sala, salvo sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione.

5. Dell’avvenuta convocazione verrà dato pubblico preavviso mediante affissione nell’albo pretorio della Comunità Montana.

 

Articolo 25 bis

Presidente dell’organo rappresentativo (Consiglio).

 

L’organo rappresentativo può eleggere, tra i suoi componenti, con la maggioranza assoluta, un Presidente al quale sono attribuiti poteri di convocazione e direzione dei lavori  e delle attività dell’organo rappresentativo secondo le modalità previste nel regolamento.

 

Articolo 26

Presidenza delle sedute.

 

1. L’organo rappresentativo è presieduto dal suo presidente, ove previsto, o in mancanza dal presidente dell’organo esecutivo della Comunità Montana. In sua assenza o giustificato impedimento, la presidenza spetta al componente dell’organo rappresentativo più anziano d’età. Ove non sia prevista la nomina del presidente dell’organo rappresentativo questo, in assenza del presidente dell’organo esecutivo, è presieduto dal suo vice presidente.

2. Nella seduta in cui si procede all’elezione del presidente e fino ad elezione avvenuta, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano d’età che convoca, fino ad avvenuta elezione del presidente, anche la seduta successiva alla prima.

3. Il presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno secondo le disposizioni regolamentari.

 

 

 

 

 

Articolo 27

Votazioni e verbalizzazioni.

 

1. L’organo rappresentativo delibera a maggioranza semplice e con voto palese espresso per alzata di mano salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazione particolari.

2. Di ogni seduta consiliare è redatto apposito verbale a cura del segretario della Comunità Montana o da chi legittimamente lo sostituisce.          

3. Il verbale, redatto in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, è sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta.

 

Sezione IV

Dell’Organo Esecutivo

 

Articolo 28

 

1.      Il Presidente è eletto sulla base di un Programma di mandato dai Consiglieri dei Comuni appartenenti a ciascuna Comunità Montana, riuniti in seduta congiunta, ovvero in sedute consiliari che si svolgono nella medesima giornata. In prima convocazione, la seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, o del Consiglio comunale in caso di sedute che si svolgono contemporaneamente. In seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un’ora dalla prima, la seduta è valida se il numero dei presenti è pari ad almeno un terzo dei componenti.

2.      Sono eleggibili alla carica di Presidente i Consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana. Ogni Consigliere può presentare la propria candidatura alla carica di Presidente con Atto scritto, assunto al Protocollo del Comune di appartenenza ed a quello della Comunità Montana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la elezione del Presidente di cui al comma 1. Entro e non oltre i successivi cinque giorni, la Comunità Montana deve far pervenire al Protocollo di ciascuno dei Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana, tutti i nominativi dei Consiglieri comunali che hanno presentato la propria candidatura alla carica di Presidente. E’ eletto Presidente il Consigliere comunale che ottiene il maggior numero dei voti. In caso di parità, prevale il più anziano di età.

3.      Il Presidente cessa dalla carica in caso di sottoscrizione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.

4.      A seguito dell’approvazione della mozione, di cui al comma 3, il Presidente della Regione provvede con Decreto alla nomina di un Commissario straordinario che assicura la ordinaria amministrazione fino al rinnovo degli organi della Comunità Montana.

 

 

Articolo 29

 

  1. L’Organo esecutivo della Comunità Montana è composto dal Presidente e da numero 2 componenti dell’ufficio di presidenza, di cui uno ricopre anche la carica di vice Presidente.
  2.   I componenti dell’Organo esecutivo, nel numero di due, sono nominati dal Presidente e possono essere scelti, di norma, tra i Consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana. La nomina dei due componenti dell’Organo esecutivo è comunicata al Consiglio comunitario nella prima seduta utile.

Articolo 30

 

  1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente comporta la decadenza dell’intero organo esecutivo. L’organo esecutivo decaduto continua a svolgere la propria funzione fino all’elezione del nuovo Presidente con le procedure di cui all’articolo 28 ed i termini per l’elezione decorrono dalla data del verificarsi dell’evento che ha causato la decadenza stessa.
  2. Le dimissioni dalla carica del Presidente, del vice Presidente e dell’altro componente dell’esecutivo, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
  3. Il vice Presidente e l’altro componente dell’Organo esecutivo possono essere revocati dal Presidente in qualsiasi momento. La revoca è disposta con atto scritto.
  4. Alla sostituzione dei componenti dell’Organo esecutivo revocati, ovvero dimissionari o cessati per latra causa prevista dalla legge, provvede il Presidente.
  5. I componenti dell’Organo esecutivo dimissionari o cessati per altra causa prevista dalla legge, restano in carica fino alla nomina dei successori da parte del Presidente, salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.

 

 

Articolo 31

 

Competenze e attribuzioni dell’organo esecutivo (Giunta)

 

1. L’organo esecutivo collabora con il presidente della Comunità Montana nel governo dell’ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientrati ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della Comunità Montana o degli organi di decentramento.

3. La giunta, in particolare:

a) collabora con il presidente della Comunità Montana nell’attuazione degli indirizzi generali deliberati dall’organo rappresentativo e svolge attività propositiva e impulso nei confronti dello stesso;

b) adotta i regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

c) definisce gli obiettivi, le priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

d) dirama agli uffici e ai servizi le direttive amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi e verifica il conseguimento dei risultati;

e) riferisce annualmente all’organo rappresentativo presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell’ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell’organo rappresentativo stesso;

f) definisce i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi.

 

Articolo 32

Riunioni dell’organo esecutivo ( Giunta)

 

1. L’organo esecutivo si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità Montana. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso la giunta può riunirsi nella sede di un comune o di un altro ente interessato agli argomenti da trattare.

2. L’organo esecutivo è convocato e presieduto dal suo presidente che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

4. La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

 

Sezione V

Del Presidente dell’organo esecutivo

 

Articolo 33

Attribuzioni e competenze

 

1. Il presidente della Comunità Montana, salvo quanto previsto dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) è responsabile dell’amministrazione della Comunità Montana;

b) ha la rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio previa autorizzazione della Giunta, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive alla giunta, al segretario ed agli uffici per assicurare l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione;

c) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali provinciali e comunali delegate dalla Comunità Montana;

d) nomina, in conformità ai contratti collettivi di lavoro vigenti, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e, con le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo statuto, quelli di collaborazione esterna;

e) propone gli indirizzi generali dell’azione politica e amministrativa dell’ente; a tale scopo promuove e coordina l’attività dei membri della giunta;

f) convoca e presiede l’organo rappresentativo qualora non sia previsto il presidente dell’organo rappresentativo stesso, stabilendo, d’intesa con la giunta, gli argomenti e le proposte da inserire nell’ordine del giorno;

g) è garante del rispetto delle norme del regolamento consiliare;

h) convoca e presiede la giunta di cui assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo;

i) propone al consiglio la sostituzione motivata del vice presidente o di singoli assessori;

j) sovrintende all’esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla giunta e dall’organo rappresentativo;

k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

l) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

m) promuove, tramite il segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività della Comunità Montana;

n) compie gli atti conservativi della Comunità Montana;

o) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio della Comunità Montana;

p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, salvo quelle di competenza dell’organo rappresentativo.

2.Il presidente della Comunità Montana esercita altresì ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

 

Articolo 34

Il vice presidente.

 

1. Il vice presidente della Comunità Montana coadiuva il presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55,come modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

 

Articolo 35

Deleghe ai membri della giunta.

 

1. Il presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della giunta nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.

2. Ai membri della giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell’atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del presidente.

3. Le deleghe sono conferite per materie organiche e per interi settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. In aggiunta alle deleghe per settori, il presidente può attribuire a singoli membri della giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi.

4. Il presidente, per particolari esigenze organizzative, può conferire specifiche deleghe ai componenti dell’organo rappresentativo secondo le attribuzioni e modalità previste nel regolamento.

 

Sezione VI

Aspettative, permessi, indennità e rimborsi

Agli amministratori della Comunità Montana.

 

Articolo 36

Norma di rinvio. 

 

1. In materia di aspettative, permessi, indennità in carica e di presenza, indennità di missione e rimborsi di spese si applicano al presidente al vice presidente, agli assessori e ai consiglieri della Comunità Montana le disposizioni del Capo IV del Titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Capo II

UFFICI E PERSONALE

 

Articolo 37

Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana.

 

1. All’ordine degli uffici e del personale della Comunità Montana, ivi compresa la dirigenza, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle contenute al Capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle contenute nel presente statuto.

 

Articolo 38

Principi organizzativi.

 

1. La Comunità Montana informa l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) creazione di collaborazione coi comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l’utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi, e dell’approvv igionamento delle risorse;

b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all’esterno mediante formule appropriate;

e) superamento del sistema gerarchico funzionale mediante l’organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e modalità orizzontale del personale.

2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;

b) la dotazione organica e le modalità di accesso agli impieghi;

c) il segretario generale – direttore;

d) la dirigenza;

e) i responsabili dei servizi;

f) le procedure per l’adozione delle determinazioni;

g) i casi di incompatibilità;

h) gli organi collegiali;

i) gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici.

 

Articolo 39

Rapporti tra organi politici e dirigenza.

 

1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Alla dirigenza della Comunità Montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

 

 

Articolo 40

Ufficio promozione e organizzazione dell’esercizio associato di funzioni.

 

1. Al fine di promuovere e organizzare l’esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il contributo e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l’attuazione, attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

 

Articolo 41

Il Segretario generale.

 

1. La Comunità Montana si avvale di un segretario generale titolare dipendente di ruolo.

2. Il Segretario della Comunità Montana deve possedere i requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali ed è reclutato secondo le procedure previste dalla legge e dal regolamento.

3. Il segretario, nel rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle direttive impartitegli dal Presidente:

a) ha la direzione complessiva dell’attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l’attività;

c) svolge compiti di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

d) partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione;

e) cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi esecutivi;

f) può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse della stessa;

g) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente;

h) coordina l’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, la giunta nomina, tra i funzionari dell’ente di qualifica adeguata, un vice segretario con le procedure previste dal regolamento di organizzazione.

5. Il vicesegretario, qualora non abbia i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali, non è abilitato a rogare gli atti e i contratti della Comunità Montana.

 

 

Articolo 41 bis

Direttore Generale.

 

1. L’organo esecutivo con propria deliberazione può nominare un Direttore Generale e ne disciplina i poteri e le funzioni soprattutto in relazione alle attribuzioni del Segretario Generale, salvo che le due funzioni non siano riconosciute nella stessa persona.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obblighi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che a tale riguardo gli impartirà il Presidente dell’organo esecutivo.

3. Al Direttore Generale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi non che degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

In particolare il Direttore Generale adotta i seguenti atti:

a) predisposizioni di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi direttivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strutturali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi ivi compresa la predisposizione degli atti specificamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti al Direttore Generale;

c) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e dei principi procedimentali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente;     

d) Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche di rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

e) Direzione di tutta la fase istruttoria delle deliberazioni ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

f) Verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e dl personale ad essi preposti, anche mediante la convocazione della conferenza degli uffici e dei servizi, dalla conferenza di programma e degli organismi di controllo interno;

g) Sottoscrizione dei mandati di pagamento congiuntamente al responsabile dell’ufficio ragioneria.

h) Conferisce incarichi di alta specializzazione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L.

 

Articolo 42

Responsabili dei servizi

 

1. Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal presidente, sentito il parere del segretario generale – direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l’incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal segretario generale – direttore.

 

Articolo 43

Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione.

 

1. Il Presidente della Comunità Montana, previa delibera della Giunta, può conferire, anche al di fuori della dotazione organica e in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all’interno delle tecnostrutture.

 

Capo III

ATTI AMMINISTRATIVI

 

Articolo 44

Forma degli atti amministrativi.

 

1. Gli atti amministrativi del consiglio e della giunta sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del presidente e dei dirigenti sono adottati, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Alle deliberazioni della Comunità Montana si applicano le norme contenute nel Capo I del Titolo VI Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la precisazione che per il quorum di cui all’articolo 127 si fa riferimento al comune con popolazione pari alla popolazione montana della Comunità Montana.

4. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all’articolo 49 e all’articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali, sono, su base annua, numerate secondo l’ordine cronologico.

 

Capo IV
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

 

Articolo 45

Collegio dei Revisori dei Conti.

 

1. Il consiglio della Comunità Montana elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Collegio dei revisori dei conti tra le categorie le modalità indicate dalla legge.

2. Il  Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non  revocabile salvo inadempienza all’incarico ricevuto.  

3.L’esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.

4. La cancellazione o la sospensione del ruolo professionale è causa di decadenza dall’Ufficio di Revisore.

5. La revoca della nomina è deliberata dal consiglio dopo la formale contestazione, da parte del presidente, degli addebiti all’interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine dei dieci giorni.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal consiglio, all’atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con decreti ministeriali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alla legge, allo statuto ed al regolamento di contabilità:

a) collabora con il consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione dell’ente e delle istituzioni dipendenti in piena autonomia e con la diligenza del mandatario;

c) ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti necessari alla funzione di controllo e di vigilanza ed ai relativi uffici; risponde della verità delle loro attestazioni;

d) ha diritto di assistere alle sedute del consiglio e degli altri organi della Comunità Montana e delle istituzioni dipendenti;

e) verifica l’avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell’ente, la regolarità delle scritture contabili e degli atti gestionali;

f) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio;

g) quando lo ritenga necessario, trasmette al consiglio una relazione contenente rilievi e proposte utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Tale relazione sarà, comunque, redatta ed allegata al rendiconto di gestione e del conto consuntivo rimesso per l’esame del consiglio.

8. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento dell’Ufficio del Collegio dei Revisori dei Conti e l’esercizio delle funzioni.

 

 

Titolo IV

STRUMENTI E RISORSE PER LA

REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

 

Capo I

PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

 

Articolo 46

Obiettivi della programmazione e della cooperazione.

 

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell’articolo 5, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i qualiopera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell’azione della Comunità Montana è mirata a:

a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;

b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;

c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;

d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;

e) armonizzare l’azione della Comunità Montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;

f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;

g) rendere flessibile l’uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

a) la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;

b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

 

Articolo 47

Documenti programmatici.

 

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell’ordinamento contabile, la Comunità Montana adotta avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

b) il piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata;

c) il programma annuale operativo di attuazione.

 

Articolo 47

Documenti programmatici.

 

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell’ordinamento contabile la Comunità Montana adotta avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

a) il piano pluriennale di sviluppo socio – economico;

b) il piano dei servizi dei comuni membri da gestire in forma associata;

c) il programma annuale operativo di attuazione.

 

Articolo 48

Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico.

 

1. La comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico – sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dall’articolo 30 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardati il territorio della zona omogenea.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio – economico, che costituisce lo sviluppo unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità Montana:

a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;

b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;

c) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;

d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati di un continuo flessibile divenire.

 

Articolo 49

Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio – economico.

 

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall’art. 7 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, il piano di sviluppo socio – economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell’ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei comuni membri da gestire in forma associata, le indizioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

 

Articolo 50

Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.

 

1. Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio – economico assume la denominazione di piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.

2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei comuni membri per valutare l’idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all’ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.  

4. Il piano contiene l’assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

 

Articolo 51

Programmi annuali operativi di attuazione.

 

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell’esercizio.

 

Capo II

SERVIZI PUBBLICI

E FORME ASSOCIATIVE

 

Articolo 52

Forme di gestione.

 

1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con i criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle forme e secondo le modalità previste nel Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nell’articolo 36 della Legge Regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 53

Collaborazione con altri enti e organismi pubblici.

 

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, ivi compreso l’ente parco, per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti nel Capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

Articolo 54

Adesione all’UNCEM e ad altre associazioni di enti locali.

 

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 270, 271 e 272 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Comunità Montana aderisce all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani e può deliberare l’adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo statuto.

 

Capo III

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

 

Articolo 55

Autonomia finanziaria.

 

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell’ordinamento della finanza locale approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,Parte seconda, che si applica anche alle comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. Ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la finanza della Comunità Montana è costituita da:

a) trasferimenti correnti dallo stato e dalla regione;

b) quote annuali associative dei comuni che fanno parte della Comunità Montana nella misura stabilita dal consiglio comunitario nella delibera di approvazione del bilancio;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;

e) trasferimenti dalla regione, dalla provincia e dai comuni per l’esercizio di funzioni attribuite o delegate;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) ricorso al credito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;

h) altre entrate.

4. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale della montagna disciplinato dall’articolo 58 della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 56

Il tesoriere.

 

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria.

2. Il tesoriere della Comunità Montana è nominato dal consiglio secondo le procedure previste nel regolamento di contabilità.

 

Articolo 57

Controllo di gestione.

 

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all’ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei a misurare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la qualificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

 

Titolo IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

 

Capo I

INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

 

Articolo 58

Diritti.

 

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell’amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all’inflazione, diritto all’uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

 

Capo II

GARANZIE E STRUMENTI

 

ARTICOLO 59

Diritto all’informazione.

 

1. A ciascun cittadino utente è garanzia una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull’indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell’articolo 24 della legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, uno sportello polifunzionale per ferire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

 

Articolo 60

Diritto di uguaglianza e imparzialità.

 

1. L’accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

 

Articolo 61

Diritti di accesso e di partecipazione al

procedimento amministrativo.

 

1. E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. E’ altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

 

Articolo 62

Istanze, petizioni, proposte.

 

1. Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte
presentate da almeno 20 persone.

2. Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al presidente della Comunità Montana, devono contenere l’indicazione dell’interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.

 3. Il presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei venti giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l’interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana, ne dispone l’archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dalla scadenza del termine predetto. Qualora ritenga che l’interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all’esame del consiglio o della giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta utile. Delle decisioni del consiglio o della giunta, da adottarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall’adozione.

 

Articolo 63

Consultazione popolare.

1. Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla regione, dalla provincia e dai comuni, il consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.

2. Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o a tutta la popolazione montana e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi:

a) questionari;

b) indagini per campioni;

c) assemblee pubbliche;

d) coinvolgimento di rappresentanti designati in commissioni consiliari.

3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso con l’affissione di manifesti in tutti i comuni del comprensorio montano.

4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

 

Articolo 64

Difensore civico.

 

1. Presso la Comunità Montana può essere istituito, il difensore civico di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il difensore civico è garante della imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa comunale e della Comunità Montana. Segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.

3. Il difensore civico è scelto tra persone che abbiano adeguata preparazione ed esperienza e diano garanzia di indipendenza, probità e competenza ed è eletto dal consiglio della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e resta in carica cinque anni. Può essere confermato una sola volta e non può svolgere altra attività pubblica o privata.

4. L’Ufficio del difensore civico si avvale di personale dipendente della Comunità Montana.

5. Quando il difensore civico accerti atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell’Ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l’indicazione della violazione riscontrata;

b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso agli organi competenti della Comunità Montana o del comune perché assumano i conseguenti provvedimenti;

c) riferisce annualmente al consiglio della Comunità Montana sui risultati della propria attività. Copia della relazione annuale è trasmessa dalla Comunità Montana ai sindaci dei comuni che ne fanno parte.

6. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

7. Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista dall’articolo 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura alla XVI Comunità Montana che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

9. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri dei consorzi tra comuni e comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto;

c) i dipendenti della Comunità Montana e dei comuni che ne fanno parte, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con la XVI Comunità Montana o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo alla XVI Comunità Montana;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori dell’Ente, suoi dipendenti o il segretario generale;

f) chi non ha ancora compiuto il quarantesimo anno d’età.

 

Articolo 64 bis

Decadenza.

 

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina.

2. La decadenza è pronunciata dall’organo rappresentativo della Comunità Montana.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti l’organo rappresentativo.

 

Articolo 64 ter

 

Il regolamento determina le prerogative, le strutture a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell’Ente.

Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dall’organo rappresentativo dell’Ente.

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE FINALI

 

Articolo 65

Entrata in vigore dello Statuto.

 

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell’albo pretorio della Comunità Montana.

2. Sino alla entrata in vigore dello statuto continuano ad applicarsi le norme dello statuto preesistente purché compatibili con le disposizioni di leggi statali e regionali emanate successivamente alla sua approvazione.

 

Articolo 66

Regolamenti di attuazione dello Statuto.

 

1. Il consiglio della Comunità Montana approva, entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto, i regolamenti in esso previsti salvo che la legge non disponga termini diversi. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

 

Articolo 67

Verifica dello Statuto.

  1. Entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto, il consiglio della Comunità Montana procede alla verifica della sua attuazione, promuovendo anche consultazioni con i comuni della Comunità Montana.
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